La Corte di Giustizia UE (5 febbraio 2026) ha ritenuto incompatibile con il principio di concorrenza il diritto di prelazione previsto dall’art. 193 del Codice dei contratti pubblici a favore del promotore di un progetto di interesse pubblico.
A fronte di questa pronuncia, un Ente pubblico ha chiesto alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna – se fosse ancora possibile (o necessario) inserire la prelazione in un bando relativo a un progetto presentato prima della sentenza europea. La risposta (Il Sole 24 Ore, 3 marzo 2026) è stata precisa: le amministrazioni non possono più prevedere la prelazione nei bandi, anche con riferimento a proposte presentate anteriormente alla sentenza europea.
Resta tuttavia aperta la questione dei possibili riflessi sulle iniziative già avviate, in particolare sotto il profilo dell’affidamento del promotore e, quantomeno, dell’eventuale ristoro delle spese sostenute.
Se la prelazione non può essere più prevista, cosa accade al promotore che ha sostenuto i costi di progettazione confidando nell’assetto normativo vigente al momento della presentazione della proposta?
Si aprono scenari non prevedibili:
* possibile tutela dell’affidamento legittimo?
* responsabilità precontrattuale della P.A.?
* richiesta di rimborso delle spese sostenute?
* eventuali profili risarcitori per perdita di chance?
La pronuncia della Corte dei Conti è sufficiente a eliminare il rischio di contenzioso ?. La tensione tra primato del diritto UE e tutela dell’affidamento dell’operatore economico resta evidente.
Sarebbe necessario un intervento chiarificatore del legislatore o un coordinamento sistemico che disciplini il regime transitorio.