Fermo amministrativo. Giurisdizione giudice tributario.

La Corte di Cassazione torna a trattare il tema della giurisdizione nel caso in cui venga impugnato il fermo di beni mobili irrogato dalla pubblica amministrazione.
Su “Il Sole 24 Ore” di oggi, infatti, viene riportata la notizia secondo cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza del 5 giugno 2008 n. 14831, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario qualora sia impugnato il fermo amministrativo, quando il provvedimento è emesso per il recupero di crediti di natura tributaria.
La Corte, infatti, modificando parzialmente un orientamento precedente, anche esso espresso dalle Sezioni Unite (sentenze 2053 e 14701 del 2006), ha chiarito che la giurispdizione è del giudice ordinario solo nell’ipotesi in cui il credito fatto valere dalla pubblica amministrazione sia di natura non tributaria.
La sentenza predetta è stata emanata sulla base della corretta interpretazione dell’art. 2 e dell’art. 19 comma 1 Dec. Legislat. 546\1992.
Dalla sentenza sopra indicata potranno derivare notevoli vantaggi per il cittadino, soprattutto per le controversie già pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie, per le quali non vi potrà essere una pronuncia di difetto di giurisdizione, se vi siano i presupposti stabiliti dalla Corte di Cassazione.