STABILIZZAZIONE PRECARI – TERMINE DI DECADENZA PER LA TUTELA DEI DIRITTI.
I contratti a tempo determinato illegittimi scaduti prima del 24 novembre 2010 dovranno essere impugnati, tramite una qualsiasi comunicazione scritta, anche con un atto stragiudiziale, entro il 22 gennaio 2011.
I contratti scaduti successivamente al 24 novembre 2010 dovranno essere impugnati con le stesse forme sopra descritte entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale.
Inoltre entro i successivi 270 giorni dalla notifica della comunicazione scritta sopra detta, dovrà essere proposto il ricorso giurisdizionale oppure dovrà essere comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
La mancata osservanza dei termini sopra detti comporterà l’impossibilità di proporre qualsiasi azione giudiziaria per la tutela dei propri diritti, a seguito della maturata decadenza.
Alle conclusioni sopra dette si giunge in applicazione di quanto stabilito dall’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183 (cosiddetto “collegato lavoro 2010”) che ha modificato parzialmente il primo e secondo comma dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604.
In particolare l’art. 32 sopra citato, al primo comma ha stabilito che:
“Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta’ del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. “L’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita’ di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
Il comma 3 comma 1 lettera d) dell’art. 32 sopra citato ha stabilito inoltre che: “Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
d) all’azione di nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine
decorrente dalla scadenza del medesimo.”
Il comma 4 dell’art. 32 stabilisce: “Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia’conclusi alla data di entrata in vigore ella presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge”.