Obbligo di depositare i documenti nella gara pubblica

Il concorrente ad una gara pubblica deve depositare i documenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione, nonostante quest’ultima abbia la facoltà di acquisire gli atti direttamente dagli archivi pubblici. Così si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza 1716 del 3 maggio 2016, in cui è stato interpretato il contenuto dell’art. 48 del Dec. Legislat. 12 aprile 2006 n. 163 (ex Codice degli appalti pubblici). Il Consiglio di Stato ha chiarito che, dalla possibilità, per la Pubblica Amministrazione, di procedere ad acquisire documentazione facendo ricorso agli archivi pubblici non discende né che il concorrente sia per ciò solo dispensato dal presentare la documentazione richiestagli, né che la possibilità di cui si sia eventualmente avvalsa l’Amministrazione si trasformi in un obbligo posto dalla legge a carico della medesima.