Negli ultimi giorni si è discusso dell’art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, anche alla luce del recente vademecum ANAC allegato al comunicato del presidente n. 5 del 2026.
Il punto è noto: l’operatore economico è escluso se ha violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi relativi a imposte, tasse e contributi previdenziali.
Sull’argomento l’ANAC ha pubblicato un compendio sull’applicazione della norma a beneficio delle imprese e delle stazioni appaltanti.
Il vero tema, oggi, non è la regola ma come si applichi nella pratica.
Tre aspetti che meritano attenzione (e che spesso vengono sottovalutati):
1.- La “definitività” è un concetto decisivo. Non è sufficiente avere un debito: serve che sia non più impugnabile. Ma nella pratica, tra cartelle, accertamenti esecutivi e contenzioso, il confine è molto più sfumato di quanto sembri.
2.- La verifica è “fotografica”. La posizione fiscale rileva al momento dell’offerta.
Eventi successivi (pagamenti, rateazioni) possono non essere rilevanti se tardivi. Questo può cambiare la strategia: non si tratta di “sistemare dopo”, ma di arrivare pronti prima.
3.- Il vero rischio è valutativo. Il vademecum ANAC insiste su un punto chiave: è necessario che l’operatore economico verifichi correttamente la propria posizione anche mediante l’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
E qui si apre il tema più delicato: errori, omissioni o sottovalutazioni possono trasformarsi in esclusioni.
Conclusione operativa: la regolarità fiscale non è solo un requisito “formale” bensì un tema di organizzazione interna e di compliance preventiva.
Le imprese che continueranno a gestirlo in modo solo “burocratico” ed esecutivo rischiano di scoprirlo… in sede di gara.
Quelle che lo gestiscono in modo strategico avranno un vantaggio competitivo.
Il controllo della posizione fiscale non può essere gestito “a valle” ma deve essere parte della strategia di partecipazione alle gare.